Se il vigile nel verbale inserisce l’indicazione generica “proseguiva la marcia nonostante la segnalazione semaforica emettesse luce rossa o gialla” il verbale non è legittimo poiché è necessaria una maggiore precisione nei verbali redatti dai vigili (Corte di cassazione - sentenza n. 9888 del 27 aprile 2009). La storia della vicenda è che il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, relativo alla contestata violazione dell'articolo 146 C.d.S., rilevando che il verbale conteneva una contestazione contraddittoria, poiché veniva contestato il transito con luce gialla o rossa. La sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia n. 2922 del 2005 veniva impugnata, però la Cassazione decideva di confermarla. Occorre, infatti, considerare che il rilievo, del tutto fondato, dell'indeterminatezza dell'addebito appare assorbente rispetto a ogni altra questione. Infatti, nel caso in analisi, la contestazione era stata effettuata con riferimento all'avvenuto superamento dell'incrocio regolato da semaforo con la luce rossa o con quella gialla, essendo evidente che si tratta di due fattispecie del tutto diverse e potendo il passaggio con luce gialla, ai sensi dell'articolo 41 C.d.S., comma 10, risultare non sempre vietato. Occorre, altresì, osservare che il passaggio avvenuto ai sensi di quest'ultima disposizione costituisce eccezione alla regola imponente negli altri casi l'arresto anche con luce gialla, ma la contestazione risultava comunque generica in quanto formulante due ipotesi alternative, delle quali l'una escludeva l'altra. Si è di fronte quindi a due ipotesi di contestazione del tutto diverse, ancorché accomunate dallo stesso trattamento sanzionatorio di cui all'articolo 146 C.d.S., comma 3.
Continua su BL 8-9/2009